Art. 25
25 / 130Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All', comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e".
2. All', comma 3, del Codice, la parola: "concerna" è sostituita dalla seguente: "concerne".
3. All' del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.".
4. All' del Codice dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
" 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-25