Art. 127 · Modifiche di denominazione

Art. 127

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Modifiche di denominazione

In vigore dal 2 set 2010
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. 2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-127