Art. 130

Clausola di invarianza degli oneri finanziari

In vigore dal 2 set 2010
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-130

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Art. 130 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Clausola di invarianza degli oneri finanziari | Portale Normativo