Art. 130
130 / 130Clausola di invarianza degli oneri finanziari
In vigore dal 2 set 2010
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Fazio, Ministro della salute
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-130