Art. 128 · Norme transitorie

Art. 128

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Norme transitorie

In vigore dal 2 set 2010
1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. 2. Gli del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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