Titolo VII

Art. 40

Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio

In vigore dal 8 mag 2010
(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio) 1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli , comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull'attività del prestatore sul territorio. In conformità al diritto comunitario, le autorità competenti: a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul territorio e il suo esercizio; b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato. 2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4. 3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento. 4. Di loro iniziativa, le autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purchè queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 40 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio | Portale Normativo