Titolo VI

Art. 35

Attività multidisciplinari

In vigore dal 8 mag 2010
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti: a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità; b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità. 2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1: a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività; b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono; c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-35

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Art. 35 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Attività multidisciplinari | Portale Normativo