Titolo VII
Art. 36
Cooperazione tra autorità nazionali competenti
In vigore dal 25 nov 2014
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all', lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli , le procedure di notifica di cui all', nonché il meccanismo di allerta di cui all' e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all' sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all', lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d) assiste le autorità competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all';
4. Le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.
6. Le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-36