Titolo VI

Art. 34

Comunicazioni commerciali

In vigore dal 8 mag 2010
1. Fatto salvo quanto previsto dall' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. 2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-34

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Art. 34 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Comunicazioni commerciali | Portale Normativo