Titolo VII

Art. 43

Mutua assistenza in caso di deroghe individuali

In vigore dal 8 mag 2010
1. Qualora un'autorità competente di cui all', comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall', si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale. 2. L'autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all', comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie. 3. Qualora l'autorità che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorità ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che: a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti; b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo. 5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4. 6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-43

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Art. 43 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Mutua assistenza in caso di deroghe individuali | Portale Normativo