Titolo VII
Art. 42
Deroghe per casi individuali
In vigore dal 8 mag 2010
1. In deroga agli e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all' e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformità delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all', comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-42