Libro QUARTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 747

Dimissioni dal corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-747

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