Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 750
Corsi di formazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' , comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-750