Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 750
Corsi di formazione
In vigore dal 28 mag 2026
1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' , comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-750