Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 746
Mancato superamento del corso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente o corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-746