Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 748
Reimpiego del personale che non supera il corso o ne è dimesso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, se hanno precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.
2. A eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, a uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.
3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-748