Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 747
775 / 2493Dimissioni dal corso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-747