Libro TERZO›Titolo II›Capo II
Art. 537 bis
Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa.
In vigore dal 9 feb 2013
(Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa).
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all', comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all', comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all', comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell', comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.
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