Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VII›Sez. I
Art. 833 ter
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 feb 2013
1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all', commi 2 e 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-833-ter