Libro NONO›Titolo II›Capo II
Art. 2259 bis
Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari.
In vigore dal 31 dic 2019
1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all', comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all', comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l', comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2259-bis