Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VII›Sez. I
Art. 833 bis
Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare
In vigore dal 23 giu 2023
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell', comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all', commi 2 e 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-833-bis