Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. II
Art. 2031
Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2031