Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. I
Art. 2029
Luogo di prestazione della ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva è assegnato ad unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa.
Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2029