Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. II
Art. 2032
Impiego dei militari di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.
2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.
3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.
4. È vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall' della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenza di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finché durano tali esigenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2032