Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VI›Sez. III
Art. 2035
Formazione sportiva
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.
2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2035