Art. 2031 · Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare
Libro OTTAVOTitolo IICapo VISez. II

Art. 2031

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Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.
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