Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. XII
Art. 1612
Periodi di permanenza minima nel grado
In vigore dal 23 mag 2021
1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:
a) cappellano militare addetto: cinque anni;
b) cappellano militare capo: dieci anni;
c) primo cappellano militare capo: dieci anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1612