Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XII

Art. 1612

Periodi di permanenza minima nel grado

In vigore dal 23 mag 2021
1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti: a) cappellano militare addetto: cinque anni; b) cappellano militare capo: dieci anni; c) primo cappellano militare capo: dieci anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1612

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