Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XI

Art. 1608

Modalità di avanzamento

In vigore dal 23 mag 2021
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1608

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