Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. XI
Art. 1608
1691 / 2493Modalità di avanzamento
In vigore dal 23 mag 2021
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1608