Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. XII
Art. 1611
Forme di avanzamento
In vigore dal 21 dic 2021
1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;
b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.
2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti.
2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall', comma 1, lettera a).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1611