Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XII

Art. 1611

Forme di avanzamento

In vigore dal 21 dic 2021
1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene: a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto; b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. 2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. 2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall', comma 1, lettera a).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1611

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