Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. II
Art. 1546
Gradi gerarchici
In vigore dal 23 mag 2021
1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità;
b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.
2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:
a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, nè avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1546