Art. 1546 · Gradi gerarchici
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. II

Art. 1546

1629 / 2493

Gradi gerarchici

In vigore dal 23 mag 2021
1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità; b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente; e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente. 2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari: a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale; b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, nè avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1546