Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1543

Cessazione dall'ufficio

In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario. 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1543

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