Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1543
Cessazione dall'ufficio
In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1543