Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1540

Cessazione dall'ufficio d'autorità

In vigore dal 23 mag 2021
1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall' e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1540

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