Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1540
Cessazione dall'ufficio d'autorità
In vigore dal 23 mag 2021
1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall' e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1540