Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. I

Art. 1536

Obbligo del giuramento

In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare presta giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1536

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo