Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 1536
Obbligo del giuramento
In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare presta giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1536