Art. 1536 · Obbligo del giuramento
Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. I

Art. 1536

1644 / 2542

Obbligo del giuramento

In vigore dal 23 mag 2021
1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare presta giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1536