Libro QUINTOTitolo IICapo II

Art. 1531

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate

In vigore dal 9 feb 2013
1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie: a) docenti universitari; b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023; d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio; e) lettori di lingua straniera; f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati. 2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. 4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1531

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