Libro QUINTO›Titolo II›Capo II
Art. 1531
1612 / 2493Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate
In vigore dal 9 feb 2013
1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:
a) docenti universitari;
b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;
e) lettori di lingua straniera;
f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1531