Libro QUINTO›Titolo II›Capo I
Art. 1529
Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all', in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.
3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilità.
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