Libro QUINTO›Titolo II›Capo II
Art. 1530
Profilo di docente presso le scuole di lingue estere
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell', comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere.
2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell'Esercito italiano, è determinata in 33 unità.
3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l', comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1530