Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. XI
Art. 1609
Promozioni dei cappellani militari
In vigore dal 23 mag 2021
1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
3. Per la validità delle deliberazioni della commissione di avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.
4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1609