Art. 1612 · Periodi di permanenza minima nel grado
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. XII

Art. 1612

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Periodi di permanenza minima nel grado

In vigore dal 23 mag 2021
1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti: a) cappellano militare addetto: cinque anni; b) cappellano militare capo: dieci anni; c) primo cappellano militare capo: dieci anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1612