Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1382
Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali
In vigore dal 28 mag 2026
1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.
2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.
3. Il presidente, deve appartenere:
a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare.
4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:
a) per l'Esercito italiano:
1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
b) per la Marina militare:
1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
c) per l'Aeronautica militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.
d-bis) per la Sanità militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.
5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1382