Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1378

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

In vigore dal 23 giu 2023
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata; d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i); f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo; g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati; h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1378

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo