Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1377
Inchiesta formale
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'.
2. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell' , comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all', comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.
3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.
4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1377