Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1383

Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. 3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1383

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo