Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. II
Art. 1383
Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.
3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1383