Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. II

Art. 1385

Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano. 2. Per la scelta degli altri quattro membri: a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente; d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1385

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