Libro QUARTOTitolo VCapo VIII

Art. 1017

Richiami in servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1017

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