Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. IX

Art. 1016

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall' del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare. 2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall' del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1016

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