Libro QUARTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 1018
Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1018