Libro QUARTOTitolo VCapo VIII

Art. 1018

Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1018

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo