Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. IX
Art. 1015
Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere
In vigore dal 15 giu 2016
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.
2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.
4. Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1015